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Nuova Normativa Antincendio

In questo articolo, parleremo della nuova normativa antincendio al fine di chiarire alcuni punti dei nuovi decreti.

La nuova normativa antincendio nasce dall’applicazione dell’art. 46 c.3 del d.lgs. 81/08 ove viene prevista la possibilità di adottare “uno o più decreti ai fini del conseguimento di obiettivi prefissati.

Essa è così costituita:

· D.M. 1 Settembre 2021 (entrato in vigore il 25 Settembre 2022) che è essenzialmente incentrato “su controlli di impianti, attrezzature antincendio ed altri sistemi di sicurezza antincendio” – noto come Decreto Controlli

· D.M. 2 Settembre 2021 (entrato in vigore il 4 Ottobre 2022) che definisce i criteri per la gestione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro sia in esercizio che in emergenza e introduce nuovi criteri di formazione e informazione per gli addetti – noto come “Decreto GSA”;

· D.M. 3 Settembre 2021 (entrato in vigore il 29 Ottobre 2022) stabilisce i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro – noto come “Decreto Minicodice”

Capiamo dunque cosa cambia rispetto alla vecchia normativa, ormai abrogata, e cerchiamo di capire le aziende come dovranno muoversi in merito.

Decreto Controlli – 1 Settembre 2021

(Entrata in vigore 25 Settembre 2022) – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del D. Lgs. Aprile 2008 n 81.

ll decreto controlli, nella nuova normativa antincendio, definisce regole per controllare e mantenere impianti, attrezzature e sistemi antincendio.

I tecnici manutentori devono essere qualificati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.

Per la manutenzione e il controllo periodico va predisposto un registro dei controlli antincendio che deve essere sempre presente, costantemente aggiornato e a disposizione delle autorità competenti e deve contenere tutti i controlli e le verifiche di manutenzione.

Per l’attività di sorveglianza il decreto, all’Allegato I, stabilisce l’istituzione di “idonee liste di controllo” che vanno compilate dagli addetti al servizio antincendio.

Operatività del resto del decreto, cosa fare:

  1. Manutenzione: Prima di affidare la manutenzione, verificate i requisiti della società incaricata.
  2. Sorveglianza: Organizzare la sorveglianza interna per la verifica periodica delle attrezzature antincendio.
  3. Registro aggiornato: Tenete un registro dettagliato di tutte le attività di manutenzione delle attrezzature antincendio.
  4. Attrezzature da manutenere: Le attrezzature includono estintori, reti di idranti, impianti sprinkler, sistemi di allarme, sistemi di evacuazione fumo e calore, sistemi a pressione differenziale, sistemi a polvere, sistemi a schiuma, sistemi spray ad acqua, Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist) – Sistema estinguente ad aerosol condensato – Sistemi a riduzione di ossigeno – Porte e finestre apribili resistenti al fuoco – Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso.

Decreto GSA – 2 Settembre 2021

(Entrata in vigore 4 Ottobre 2022) Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del D. Lgs. 81/2008.

Con l’acronimo “GSA” si intende la “gestione della sicurezza antincendio”  e rappresenta la misura antincendio organizzativa e gestionale dell’attività atta garantirne, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza in caso di incendio ed il PGE ne rappresenta, se richiesto, un elemento cardine.

Il Datore di Lavoro, in funzione dei fattori di rischio d’incendio presenti presso la propria attività, è tenuto ad adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e (criteri nell’ALL.I) e in emergenza (criteri nell’ALL.II).

Piano di gestione delle emergenze

Tra le misure di gestione di sicurezza è inserita l’elaborazione del Piano di Gestione delle Emergenze che risulta obbligatorio nei seguenti casi:

1. luoghi di lavoro con un numero di dipendenti superiore a 10

2. luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;

3. luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011 n.151.

Quindi una delle principali novità introdotte dal D.M. è rappresentata dal valutare il rischio d’incendio non più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il Datore di lavoro, pur non essendo obbligato a redigere il PGE, deve adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio e tali misure vanno riportate nel D.V.R..

Il PGE deve contenere, ai sensi del nuovo decreto, al suo interno i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

Nel Decreto si sottolinea l’importanza di condurre prove di emergenza o esercitazioni almeno una volta all’anno, con l’obbligo per i lavoratori di partecipare e viene data enfasi alla assistenza da portare alle persone con esigenze speciali (donne in gravidanza, lavoratori anziani e persone con temporanee disabilità fisiche) in caso di incendio.

La progettazione delle misure antincendio e di emergenza, insieme alle relative procedure, deve tener conto di queste esigenze, garantendo che tutti riescano ad essere allertati attraverso sistemi sensoriali e altri mezzi efficaci.

Si ricorda che vige l’obbligo di informare tutti i lavoratori sulle misure di gestione delle emergenze nell’ambito normale delle attività aziendali e durante le emergenze, nonché sui rischi presenti durante il normale svolgimento delle attività.

Criteri di formazione

Una novità importante riguarda i criteri di formazione e informazione per gli addetti:

  • Per l’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, è consentito utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali.
  • Sono individuati tre gruppi di percorsi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio, classificato in modo crescente da 1 a 3
  • I contenuti minimi sia in funzione del livello di rischio che della tipologia di corso, ovvero se di formazione (indicato con la sigla FOR) o di aggiornamento (AGG)

Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.

Quindi i corsi di formazione antincendio cambiano la loro sigla (da “basso” diventano “livello 1”, ecc.) e devono essere ripetuti almeno ogni cinque anni.

Nuova normativa antincendio, quali sono le indicazione operative?

Nuova normativa antincendio, ecco cosa fare nel concreto:

  1. Valutare il rischio incendio e preparare un piano di emergenza in conformità con la legge.
  2. Seguire procedure operative per la prevenzione e la protezione dagli incendi.
  3. Fare esercitazioni di emergenza regolari con tutti i lavoratori.
  4. Formare e nominare addetti antincendio secondo i nuovi programmi e scadenze.
  5. Informare tutti i lavoratori sui rischi di incendio e sulle procedure di sicurezza.
  6. Mantenere e controllare regolarmente gli impianti e le attrezzature antincendio con personale qualificato.
  7. Coinvolgere addetti antincendio e lavoratori nella sorveglianza antincendio.
  8. Tenere aggiornato regolarmente il registro antincendio.

Decreto Mini Codice – 3 Settembre 2021

(Entrata in vigore 29 Ottobre 2022) – Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del D. Lgs. 81/2008.

Questo Decreto ha un approccio che ricalca quello del Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015), sebbene con contenuti in forma ridotta e semplificata e per questo motivo prende il nome di “mini-codice”.

Nel Decreto all’All.I vengono fornite specifiche indicazioni per la progettazione della sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro definiti a basso rischio di incendio (appunto “Minicodice”).

Per i luoghi di lavoro non ricadenti fara quelli a basso rischio di incendio si farà riferimento al Codice di prevenzione incendi o alle Regole Tecniche di Prevenzione Incendi (RTV) ove applicabili.

Indicazioni operative predisposte dal decreto

In definitiva per poter applicare il “Mini Codice”, nella nuova normativa antincendio, bisogna procedere per step.

Ecco in che modo bisogna agire:

1. Verificare che l’attività sia non soggetta e non normata;

2. Verificare che siano rispettati i requisiti aggiuntivi (punto 1 c.2 All.I);

3. Verificare che il luogo di lavoro, a seguito della Valutazione del Rischio, è classificato a basso rischio.

Se tutte le verifiche danno esito positivo allora posso applicare il “Minicodice”.

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